9 semplici passi per avviare un e-commerce

Vuoi intraprendere l’e-commerce ma non sai da dove iniziare?

Ecco tutto quello che devi sapere in 9 semplici passi per avviare un e-commerce.

Il commercio elettronico, o meglio e-commerce, è un canale alternativo per la commercializzazione di beni o di servizi che si avvale della modalità telematica. A seconda di come viene gestita la vendita avremo:

  1. commercio elettronico diretto (e-commerce diretto): se trattasi della cessione di un bene immateriale o di un servizio digitale effettuata esclusivamente tramite il canale digitale (ad esempio la vendita di un brano musicale scaricabile direttamente da internet e pagato telematicamente);
  2. commercio elettronico indiretto (e-commerce indiretto): se la transazione ha per oggetto beni materiali commercializzati online ma distribuiti attraverso i tipici canali distributivi (corriere, posta etc.); come tali queste operazioni sono assimilate alla vendita per corrispondenza.

1. Come fare per aprire l partita IVA online?

Per avviare un e-commerce occorre innanzitutto aprire partita IVA, compilando il modello AA9/12  per le ditte individuali e presentandolo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Fondamentale in questa fase la scelta del regime fiscale che dal 2016 può essere:

  • ordinario (e quindi soggetto ad IRPEF);
  • agevolato e quindi soggetto ad imposta sostitutiva del 5% o del 15% (vedi regime agevolato forfettario).

In sede di apertura occorre inoltre scegliere il codice ATECOFIN:

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

2. Come fare per aprire partita IVA comunitaria?

La partita IVA comunitaria può essere richiesta direttamente in sede di apertura della partita IVA oppure, se l’attività è già avviata, inoltrando la domanda all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite Fisconline o un intermediario abilitato.

Solo quando la partita IVA risulterà iscritta nel Registro VIES potranno essere effettuate delle operazioni commerciali con altri paesi della Comunità Europea.

3. Come fare per attivare un indirizzo di posta elettronica certificata PEC?

La posta elettronica certificata (PEC) è casella e-mail utilizzata per lo scambio di messaggi aventi valore legale: lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per avviare un’attività di e-commerce è obbligatorio attivare una casella PEC, in quanto necessaria per richiedere l’iscrizione al  Registro delle Imprese.

Si sceglie quindi un gestore a cui abbonarsi, perché la posta certificata funziona come un servizio in abbonamento della durata di un anno e va pagata in un’unica soluzione annuale.

I prezzi variano a seconda della capienza della casella, ovvero dello spazio disponibile per messaggi ed allegati, e dei servizi associati a quest’ultima tipo notifiche via SMS, archivio di sicurezza, accesso da dispositivi mobili ecc.

4. Come fare per presentare la SCIA al Comune?

Una delle comunicazioni obbligatorie da presentare quando si apre un e-commerce è la SCIA, ovvero Segnalazione Certificata Inizio Attività, sia in caso di avvio di determinate attività che di modifica o cancellazione.

Tutti i Comuni dovrebbero utilizzare il canale telematico per la ricezione delle SCIA, che andrebbe inviata insieme alla Comunicazione Unica, o via PEC: tuttavia non tutti i Comuni hanno attivato questa procedura e quindi occorre valutare caso per caso come procedere. Ad esempio in alcuni Comuni è ancora necessario presentare tali pratiche in cartaceo.

Ogni Comune predispone la propria modulistica per la SCIA cartacea o direttamente per via telematica.

5. Come fare per iscriversi al Registro delle Imprese?

Per avviare un e-commerce occorre presentare la Comunicazione Unica (ComUnica) alla competente Camera di Commercio, che consente di assolvere agli adempimenti richiesti dai vari enti con un’unica trasmissione.

Più precisamente, ComUnica permette di:

  • iscriversi al Registro delle Imprese;
  • presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente ufficio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) quando il Comune di competenza lo permette;
  • iscriversi all’INPS.

6. Per avviare un e-commerce è necessario iscriversi all’INPS?

Le ditte individuali sono soggette all’iscrizione alla Gestione IVS per Commercianti e Artigiani INPS, versando i contributi fissi annui pari a circa € 3.600. Tuttavia, per coloro che aderiscono al regime forfetario, è possibile usufruire di uno sconto contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 pari al 35% e quindiper effetto dell’agevolazione, i contributi fissi scendono a circa € 2.400 annui.

7. Anche un lavoratore dipendente può avviare un e-commerce?

Un dipendente privato può aprire partita IVA, mantenendo in essere il proprio contratto come lavoratore dipendente, a condizione che non vi sia concorrenza tra le due attività.

I lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro di almeno 26 ore settimanali possono chiedere l’esenzione dal versamento dei contributi fissi INPS fintanto che l’attività principale resta quella di lavoro dipendente, sia in termini di tempo che in termini reddituali.

8. Quali sono gli obblighi informativi da rispettare per un sito di e-commerce?

Il soggetto che intende svolgere attività di commercio elettronico online deve rispettare alcuni obblighi, principalmente di natura informativa, nei confronti dei potenziali clienti. Tali obblighi, disciplinati dal D.Lgs. 70/2003 e dal Codice del Consumo, impongono l’indicazione di alcuni elementi utili alla identificazione del titolare del sito web, tra questi:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • l’indirizzo PEC o altri contatti;
  • il numero di iscrizione al REA o al Registro delle Imprese;

9. Quali sono gli obblighi di natura fiscale per un e-commerce?

Il soggetto che svolge attività di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, deve rispettare alcuni obblighi di natura fiscale che differiscono a seconda della territorialità del soggetto con cui si opera (ovvero soggetto italiano, UE o EXTRA UE). Analizziamo nel dettaglio le operazioni con soggetti residenti nel territorio italiano o nella Comunità Europea.

a. Commercio elettronico diretto e indiretto sul territorio nazionale

Dal 2015 la disciplina è stata snellita e, in particolare, se il commercio elettronico, diretto o indiretto che sia, è rivolto a consumatori finali italiani, non vi è l’obbligo di emettere fatture se non su richiesta del cliente, o di certificare i corrispettivi. Resta invece l’obbligo di annotare sul registro dei corrispettivi le vendite giornaliere.
Se il cliente è un soggetto passivo nel territorio nazionale, il cedente/prestatore deve emettere la fattura e applicare l’aliquota IVA prevista per quella tipologia di bene/servizio.

b. Commercio elettronico diretto verso l’UE

Il commercio elettronico diretto viene assimilato a una prestazione di servizi, quindi, nel caso in cui la prestazione sia resa ad un operatore commerciale UE, questa non è imponibile ai fini IVA e si applica il reverse charge.
Se invece il servizio è reso ad un consumatore finale europeo, la disciplina è più complessa; dal 1 gennaio 2015, infatti, non è più possibile applicare l’IVA del prestatore ma è obbligatorio applicare l’IVA del Paese in cui risiede l’acquirente: la conseguenza è che un e-commerce che vende in paesi UE deve identificarsi in ciascun Paese e applicare l’IVA prevista, oppure, per ovviare a questo ulteriore adempimento, occorre registrarsi al MOSS – Mini One Stop Shop.

c. Commercio elettronico indiretto verso l’UE:

Il commercio elettronico indiretto con soggetti passivi non residenti nel territorio nazionale prevede l’applicazione delle stesse regole previste per le cessioni intracomunitarie, per cui l’operazione non è imponibile ai fini IVA.
Se invece si cedono beni a consumatori finali residenti in Europa, ci sono due alternative:

  • l’operazione è imponibile in ITALIA se il volume delle cessioni nel corso dell’anno e in quello precedente non supera la soglia di € 100.000;
  • altrimenti, al superamento della soglia di € 100.000 o per scelta del cessionario, l’operazione si considera imponibile nel Paese a cui è destinata la merce e quindi il soggetto deve identificarsi nello Stato, direttamente o tramite un rappresentante fiscale.

È tutto chiaro fin qui?

Per ulteriori approfondimenti su come avviare correttamente il tuo e-commerce risparmiando imposte e contributi nonché le pratiche di apertura, contattami all’email info@geacommercialista.it o compilando il form nella sezione contatti.